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Statut
(noch zu Übersetzen)
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
FULL SPORT - ENTE NON COMMERCIALE
Denominazione, sede:
Art. 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto Art. 36 e seguenti
del Codice Civile è costituito con sede in Merano via
Portici 141 un ente non commerciale di tipo associativo operante
nei settori sportivo dilettantistico e ricreativo, ente che
assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica
Full Sport". Con delibera dei consiglio direttivo potrà
aderire ad associazioni e potrà affiliarsi ad enti
di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI, alle
leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
Scopo, oggetto:
Art. 2) L'associazione è
un centro permanente di vita associativa a carattere volontario
e democratico la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non
ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi
e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
Art. 3) L'associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre,
campi e strutture sportive di vario genere.
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare
concorsi campionati manifestazioni ed iniziative di diverse
discipline sportive.
d) indire corsi dì avviamento agli sport, attività
motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione
per operatori sportivi.
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni
potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti
pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di
verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento
di manifestazioni e iniziative sportive.
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai
propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni
sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri
soci.
c) organizzare attività ricreative a favore di un migliore
utilizzo del tempo libero dei soci.
d) esercitare in via puramente marginale e senza scopo di
lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento,
in tal caso dovrà osservare le norme amministrative
e fiscali vigenti.
L'associazione accetta incondizionatamente
di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica
Leggera e di ogni altra Federazione o ente di Promozione cui
intenderà affiliarsi.
Soci:
Art. 4) Il numero dei soci è illimitato;
possono essere soci dell'associazione le persone fisiche,
le società e gli enti che ne condividono gli scopi
e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5) Chi intende essere ammesso come socio
dovrà farne richiesta, anche verbale, al consiglio
direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto ed
osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell'associazione. La qualifica di socio si assume
dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota
associativa.
Art. 6) La qualifica di socio da diritto a partecipare
a tutte le attività dell'associazione; a partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle
norme dello statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare
alle elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti all'osservanza
dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali; al pagamento del contribuito
associativo.
Art. 7) I soci sono tenuti a versare il contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di
attività. Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio
direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e
non rivalutabili.
Recesso esclusione:
Art. 8) La qualifica di socio si perde per recesso,
per mancato pagamento della quota annuale, per esclusione
o per causa di morte.
Art. 9) L'esclusione sarà deliberata
dal consiglio direttivo nei confronti del socio
a) che non ottemperi alle disposizioni dei presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delibare adottate dagli organi
dell'associazione.
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell'associazione.
c) che arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro
dei soci.
Art. 10) Le delibere prese in materia di recesso,
decadenza o esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari
con lettera.
Fondo comune:
Art. 11) Il fondo comune è indivisibile
ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali
oblazioni contributi o liberalità che pervenissero
all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi
sociali. Costituiscono inoltre il fondo di gestione tutti
i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E'
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposti
dalla legge. Durante la vita dell'associazione i singoli
soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né
pretendere la quota in caso di recesso (Art. 37 cc).
Esercizio sociale:
Art. 12) L'esercizio sociale va dai 01/01 ai
31/12 di ogni anno. II consiglio direttivo deve predisporre
il bilancio dell'esercizio sociale da presentare all'assemblea
dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Organi dell'associazione:
Art. 13) Sono organi dell'associazione l'assemblea
dei soci, il consiglio direttivo, il presidente.
Assemblee:
Art. 14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi con lettera contenente
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima
e seconda convocazione o con avviso di convocazione esposto
nei locali della sede con almeno otto giorni di preavviso.
L'assemblea dei soci è sovrana. Essa è il massimo
organo dell'associazione cui appartengono i poteri normativi
generali.
Art. 15) L'assemblea ordinaria
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo.
5) procede alla nomina delle cariche sociali.
e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti
al suo esame dal consiglio direttivo.
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea
si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da
almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la
convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data
della richiesta.
Art. 16) In prima convocazione l'assemblea è
regolarmente costituita quando siano presentì la metà
più uno degli associati aventi diritto. In seconda
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione
i soli soci in regola con il versamento della quota annua
e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni.
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta
dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,
salvo che sullo scioglimento della Società, per cui
occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci
presenti. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione
e di voto nelle assemblee sociali per l'approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi diretti nonché dell'elettorato
attivo e passivo (in questo ultimo caso dopo due anni di ininterrotta
e regolare partecipazione alla vita della società)
Tale diritto verrà automaticamente aquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età. Ai soci maggiorenni è altresì
riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno
dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di
cui all'Art. 18).
Art. 17) L'assemblea è presieduta dal
presidente ed in sua assenza dal vice o dalla persona
designata dall'assemblea. La nomina del segretario è
fatta dal presidente dell'assemblea.
Consiglio direttivo:
Art. 18) II consiglio è fatto da un minimo
di 5 fino ad un massimo di 11 membri scelti fra i soci. Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati
alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino
in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
o dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza
e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi
delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti
a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
superiori ad un anno. I componenti dei consiglio restano
in carica due anni e sono rieleggibili; il consiglio elegge
il presidente, il vice, il segretario ed il tesoriere. Il
consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno 5 membri. La convocazione
è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di
otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando
intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono
prese a maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio è
investito dei più ampi poteri per la gestione della
società. Spetta al consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembelari.
b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo. (da
sottoporre all'approvazione assembleare). Il bilancio consuntivo
deve informare circa la complessa situazione economico-finanziaria
dell'associazione.
c) compilare i regolamenti interni.
d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività
sociale.
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni
sportive autonome.
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione
degli associati.
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori di attività in cui sì articola la vita
della società.
h) compiere tutti gli atti per la corretta amministrazione
della società
i) dare idonea pubblicità verso i soci delle convocazioni
assembleari,delle relative delibere, dei bilanci e rendiconti.
Art. 19) In caso di mancanza di uno o più
componenti, il consiglio direttivo provvede a sostituirli
tramite la cooptazione con delibera approvata. Se viene meno
la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione
dei membri mancanti.
Presidente:
Art. 20) Il presidente eletto
dal consiglio ha la rappresentanza e la firma legale della
società, in ogni evenienza. Al presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione
e, previa delibera del consiglio, il potere di straordinaria
amministrazione. In caso dì assenza o impedimento le
sue mansioni sono esercitate dal vicepresidente.
Scioglimento:
Art. 21) Lo scioglimento dell'associazione è
deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza
di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di
almeno 3/4 dei soci. In caso dì scioglimento sarà
nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita
la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte
le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti,
al fine di finalità di utilità generale, a Enti
o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo
dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Norma finale:
Art. 22) Per quanto non espressamente contemplato
dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme
del Codice Civile e delle disposizioni di Legge vigenti.
| Il Presidente |
Il Segretario |
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